Un cosmetico che finisce su uno scaffale, in farmacia o online, ha alle spalle un iter che il consumatore non vede e che in azienda spesso conoscono in pochi.
Il Regolamento CE 1223/2009 lo scandisce con precisione, anche se nella pratica i passaggi si sovrappongono più di quanto un elenco lasci intendere. È comunque importante tenere a mente e rispettare l’ordine prestabilito, per evitare rischi al consumatore o non compliance per l’azienda.
1. Definizione e classificazione del prodotto
Si parte dalla definizione: bisogna verificare che il prodotto rientri davvero nell’art. 2 del Regolamento, cioè che sia una sostanza o miscela applicata sulle superfici esterne del corpo, o su denti e mucose orali, con lo scopo di pulire, profumare, modificare l’aspetto, proteggere, mantenere in buono stato o correggere gli odori corporei.
Sembra un passaggio scontato, ma è qui che nascono molte contestazioni: basta un claim terapeutico di troppo in etichetta per far scivolare un prodotto fuori dalla categoria cosmetico e dentro quella, molto più onerosa, dei dispositivi medici o dei farmaci.
2. Individuazione della Persona Responsabile
Poi c’è la Persona Responsabile. Ogni prodotto immesso sul mercato UE deve averne una: può essere il fabbricante, l’importatore, o un soggetto terzo con mandato scritto.
Nelle piccole aziende che si affidano a un terzista per la produzione, questo passaggio viene chiarito quasi sempre troppo tardi, quando il prodotto è già in produzione.
3. Il Product Information File (PIF) e la valutazione della sicurezza
A quel punto serve il Product Information File, con dentro la relazione di valutazione della sicurezza prevista dall’Allegato I.
Qui entra in gioco un valutatore qualificato, che lavora su dati tossicologici, margine di sicurezza e caratteristiche del prodotto finito.
4. Verifica degli ingredienti
Parallelamente va controllato ogni singolo ingrediente rispetto agli Allegati II-VI: sostanze vietate, sostanze soggette a restrizione, coloranti, conservanti, filtri UV ammessi.
Le liste vengono aggiornate periodicamente, e un ingrediente ammesso oggi può non esserlo più tra un anno.
5. La notifica al CPNP
Prima di vendere, il prodotto va notificato al CPNP, il portale della Commissione Europea, con le informazioni richieste anche per eventuali nanomateriali in formula.
6. L'etichettatura
E poi c’è l’etichetta: lista INCI, durata, precauzioni d’uso, tutto quello che l’art. 19 impone, scritto in modo leggibile e verificabile.
7. Il monitoraggio post-market
Il percorso non finisce quando il prodotto arriva sullo scaffale. Da lì parte la fase più trascurata: cosmetosorveglianza e cosmetovigilanza, il monitoraggio continuo, l’aggiornamento della documentazione di sicurezza, la gestione delle segnalazioni che arrivano dal mercato. Molte aziende la trattano come un’appendice. È esattamente il punto in cui si trovano più esposte se qualcosa va storto.
Chi immette un cosmetico sul mercato firma un impegno che dura quanto la vita del prodotto, dal primo giorno fino all’ultimo lotto venduto.
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