Tutto quello che c’è da sapere sull’etichettatura ambientale in Germania

La normativa vigente

La legge tedesca sugli imballaggi,  entrata in vigore il 1° gennaio 2019,  è la Verpackungsgesetz,  nota, in breve, come VerpackG. Tale legge ha subito aggiornamenti per recepire i requisiti della direttiva sulla plastica monouso e della direttiva quadro sui rifiuti con l’obiettivo di ridurre l’impatto negativo della plastica e delle microplastiche per un ulteriore sviluppo ecologico e sostenibile della gestione dei rifiuti di imballaggio.

Ai sensi della VerpackG ogni azienda che per prima immette sul mercato il prodotto imballato destinato al cliente finale ha l’obbligo di garantire che gli imballaggi dei prodotti siano raccolti e riciclati. Ciò significa che sono previsti specifici obblighi per tutti i produttori e/o importatori e /o distributori che per primi distribuiscono sul mercato tedesco un prodotto confezionato il cui imballaggio è destinato al consumatore finale o a essere raccolto presso luoghi assimilabili al consumatore finale, quali cinema, ristoranti, ospedali, gastronomie.

Gli imballaggi coinvolti sono di diverse tipologie:

  • imballaggi da vendita o primari
  • imballaggi da spedizione nel caso di acquisti online
  • sovra imballaggi o imballaggi secondari (che contengono al loro interno più unità di vendita)
  • imballaggi di servizio (destinati al riempimento da parte del consumatore finale presso il punto vendita come per es. sacchetti per frutta, verdura e per il pane, bicchieri per il caffè d’asporto, coppette gelato…)
  • imballaggi da trasporto/commerciali o terziari (es grandi scatoloni, involucri termoretraibili per pallet…)


Di solito è il produttore ad occuparsi di questi specifici adempimenti, ma nel caso di operatori esteri questo obbligo può ricadere direttamente sull’importatore tedesco o sul distributore. Ciò dipende dagli accordi contrattuali stipulati tra le due parti e su chi ricade la responsabilità della merce nel momento in cui quest’ultima ha superato il confine geografico.

Nel caso di azienda estera la Zentrale Stelle afferma che è necessario verificare chi detiene la responsabilità legale sulla merce al momento del passaggio Italia-Germania. Nel caso di vendite ex-works, ovvero vendita all’estero franco fabbrica, ad esempio, la merce è di proprietà dell’importatore al momento dell’acquisto e pertanto ricadrebbe su di lui tale responsabilità.

Nella maggior parte dei casi però gli importatori tedeschi, soprattutto se grandi distributori, richiedono che l’azienda straniera provveda a registrare i prodotti che dovranno poi circolare sul mercato tedesco. È comunque necessario che un soggetto della catena di vendita si prenda in carico lo smaltimento degli imballaggi e paghi quindi il relativo contributo

Gli obblighi da adempiere

Procedendo per ordine, i passi da seguire per ottemperare a quanto previsto dalla normativa tedesca in materia di rifiuti sono:

  1. Consultare il catalogo messo a disposizione da ZS e identificare gli imballaggi che rientrano nell’ambito di applicazione della VerpackG.
    Produttori e rivenditori possono verificare autonomamente se gli imballaggi sono soggetti a partecipazione di sistema.
    Attualmente il catalogo è composto da oltre 500 prodotti e 40 gruppi ma è consultabile solo in lingua tedesca.
    In alternativa, in caso di dubbio, si può richiedere un parere vincolante di classificare il proprio  imballaggio allo ZSVR tramite procedura ufficiale che però può comportare mesi di attesa.

  2. Stipulare un contratto con uno degli 11 sistemi dual attivi sul territorio tedesco.

  3. Iscriversi al Registro degli imballaggi della Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister (Registro degli imballaggi dell’agenzia centrale della fondazione – ZSVR) e registrare la merce imballata prima della messa in commercio.

  4. Comunicare i dati relativi agli imballaggi primari e secondari (massa e tipo di materiale) sia alla Stiftung Zentrale Stelle Verpackungsregister che al sistema di smaltimento prescelto.

  5. Redigere, entro il 15 maggio dell’anno successivo, una Dichiarazione di completezza annuale, certificante le quantità di imballaggi immessi sul mercato tedesco nell’anno precedente. Tale dichiarazione va fatta se sono state superate le 80 tonn. di vetro o le 50 tonn di carta o le 30 tonn come somma di tutti i materiali.

  6. Fornire una dichiarazione sulla partecipazione al sistema al momento della registrazione o dichiarare che vengono immessi sul mercato solo imballaggi che già partecipano al sistema.

La stipulazione di un contratto con un sistema di smaltimento

Vediamo nel dettaglio il punto 2.

Dal 1 gennaio 2019 tutte le aziende che immettono commercialmente sul mercato tedesco prodotti destinati a clienti finali, i cui imballaggi si accumuleranno come rifiuti presso i consumatori finali, devono concludere uno o più “accordi di partecipazione ad un sistema di raccolta” stipulando un contratto con una delle società private operative a livello nazionale che organizzano smaltimento e recupero imballaggi esistenti in Germania (c.d. sistemi duali).

Senza adesione ad un sistema di raccolta (attualmente vi sono 11 sistemi), è vietata la distribuzione di prodotti imballati sul mercato tedesco.

È probabile che la partecipazione al sistema (“canone di licenza”) diventi più economica per gli imballaggi che possono essere riciclati facilmente e quindi rientrare nel ciclo chiuso delle sostanze, e per gli imballaggi che contengono già materiali riciclati o risorse rinnovabili.

L'iscrizione obbligatoria al portale “LUCID”

Vediamo nel dettaglio il punto 3.

Il portale per la registrazione è attivo dal gennaio 2019 ed è disponibile anche in lingua inglese. La registrazione presso il Registro degli imballaggi LUCID dello ZSVR è stata progettata per essere semplice ed ogni azienda deve registrarsi autonomamente.

Al momento della registrazione produttori e rivenditori devono fornire:

  • ragione sociale
  • nome e cognome del titolare (in alternativa amministratore delegato o dipendente autorizzato)
  • indirizzo aziendale
  • nome e cognome di un referente aziendale dedicato
  • indirizzo e-mail per future comunicazioni e password (da generare)
  • partita IVA internazionale ( in alternativa la partita IVA nazionale)
  • codice di identificazione nazionale (se disponibile n. iscrizione al registro delle imprese, in alternativa il n. della licenza commerciale)
  • nome del marchio con il quale si vuole immettere sul mercato la merce confezionata ed imballata
  • conferma di partecipazione ad uno o più sistemi duali
  • dichiarazione attestante che le informazioni fornite sono veritiere


Quando ci si registra per la prima volta sul portale LUCID, si riceve un link di attivazione valido per 24 ore (double opt-in). Il sistema concede sette giorni per completare la registrazione con tutti i dati necessari.

A procedura ultimata si riceve un numero di registrazione che deve essere comunicato al sistema duale di recupero imballaggi con il quale è stato stipulato o si stipulerà un contratto.

Questo obbligo di registrazione si applica a tutti i materiali di imballaggio e a tutte le tipologie di imballaggio che giungono fino al consumatore finale o a luoghi assimilabili al consumatore finale. Vale anche per la vendita online. Senza la registrazione alla “ZSVR/LUCID” non è più possibile partecipare a un sistema di recupero e conseguentemente vendere prodotti confezionati sul mercato tedesco.

Dal 3 luglio 2021 i produttori internazionali senza sede in Germania possono autorizzare un rappresentante ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del Verpackungsgesetz per loro conto. Il rappresentante autorizzato dovrà adempiere a tutti gli obblighi di legge come la stipulazione dei contratti con uno dei sistemi di recupero.

Rimane a carico del produttore l’obbligo di prima registrazione nel portale LUCID e andrà comunque verificato se i propri imballaggi sono già inseriti in apposito contratto da parte dei propri clienti in Germania e, se così non fosse, provvedere subito alla stipula di un apposito contratto di smaltimento.

L’iscrizione al registro Lucid è gratuita e per gli imballaggi non destinati a privati consumatori (ad esempio, vendite B2B*) non è necessario indicare le quantità, ma solo la tipologia.

Dal 1 luglio 2022 l’obbligo di registrazione presso LUCID è per tutti i tipi di imballaggio (es.imballaggi da servizio, Imballaggio da trasporto, Imballaggi commerciali/industriali, Imballaggio da vendita incompatibile con il sistema, Imballaggi di prodotti contenenti sostanze nocive, Imballaggi riutilizzabili…), non solo di quelli destinati al consumatore finale.

Non vi è però l’obbligo di stipulare un contratto con uno dei sistemi duali di recupero imballaggi.

Visto che dal 1°luglio 2022 è’ obbligatorio registrare gli imballaggi, chi non ha provveduto o non provvederà urgentemente è considerato inadempiente. Il mancato rispetto degli obblighi previsti  comporterà un divieto automatico di distribuzione di tutti gli imballaggi e potranno essere inflitte multe fino a 200.000 € per singolo caso in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta (punto 2) e fino a 100.000€ per singolo caso in caso di mancata registrazione al portale LUCID (punto 3). La mancata comunicazione dei dati (punto 4) comporta sanzioni fino a 10.000€ e la mancata presentazione della dichiarazione di completezza (punto 5) comporta sanzioni fino a 100.000€.

L'etichettatura

In termini di etichettatura non sono previsti obblighi.

Vengono accettate le codifiche alfanumeriche dei materiali secondo quanto previsto dalla Decisione 97/129/CE  che istituisce un sistema di identificazione per i materiali di imballaggio ai sensi della Direttiva 94/62/CE.

La Decisione 97/129/CE determina la codifica alfanumerica che descrive la natura dei materiali che costituiscono un imballaggio, specificando quali materiali sono soggetti al sistema di identificazione. La Direttiva riguarda tutti gli imballaggi cui fa riferimento la Direttiva 94/62/CE.

Anche il logo “DergrünePunkt” non è più obbligatorio. Coloro che continuano ad utilizzarlo sono però tenuti a pagare i diritti di royalty.

Vi è obbligo di etichettatura relativa agli imballaggi da vendita e agli imballaggi secondari per certi prodotti in plastica monouso come ad es., di interesse cosmetico, le salviette umide, in particolare salviette imbevute per la cura del corpo (se la superficie di imballaggio è < 10 cm² si ha l’esenzione dall’obbligo). In questo caso è previsto l’inserimento sul pack del pittogramma.

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