Pubblicato Regolamento 831/2019

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Il Regolamento 831/2019 aggiorna gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 ponendo in risalto la necessità di normare l’impiego delle sostanze CMR nei prodotti cosmetici.

Al fine di attuare uniformemente il divieto di utilizzo delle sostanze CMR nel mercato interno, e garantire un livello elevato di tutela della salute umana, tutte le sostanze CMR dovrebbero essere incluse, secondo la Commissione Europea, nell’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e, ove opportuno, rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento.

In base al parere del Comitato scientifico sono stati aggiornati gli allegati II,III e V come segue:

  • Le sostanze CMR per le quali è stata presentata una richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici, e per le quali non è stato stabilito che sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, o paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1223/2009; sono state aggiunte all’allegato II del Regolamento 1223/2009.

 Si tratta del Quaternium-15, della Chloroacetamide, del diclorometano, della formaldeide, dell’acido perborico e dei perborati di sodio.

  • Alcune sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e per le quali è stata presentata una richiesta di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 1223/2009, ed è stato stabilito che la condizione di cui a tale disposizione è soddisfatta; sono state oggetto degli aggiornamenti riportati negli allegati del Regolamento 831/2019. Si tratta del Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, del Furfural e del Polyaminopropyl biguanide.

il TPO (Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide) è stato aggiunto all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 per l’uso professionale nei sistemi di unghie artificiali a una concentrazione massima del 5 %.

il Furfural è stato aggiunto all’elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 a una concentrazione massima dello 0,001 %

il PHMB (Polyaminopropyl biguanide ) è stato autorizzato come conservante in tutti i prodotti cosmetici, escluse le applicazioni che possano comportare un’esposizione dei polmoni dell’utilizzatore finale per inalazione, a una concentrazione massima dello 0,1 %. Le condizioni di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 sono state adattate di conseguenza.

  • Per un ampio gruppo di sostanze classificate come sostanze CMR a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, non è stata presentata alcuna richiesta di utilizzo in via eccezionale nei prodotti cosmetici. Tali sostanze vengono incluse nell’elenco delle sostanze vietate di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1223/2009 e rimosse dagli elenchi delle sostanze soggette a restrizioni o autorizzate di cui agli allegati III e V del medesimo regolamento. Si tratta di alcuni composti di boro che figurano attualmente nell’allegato III, voci 1a e 1b, del regolamento (CE) n. 1223/2009; della paraformaldeide e del glicole di metilene

Prossimamente verrà distribuito il dizionario INCI contenente gli aggiornamenti che derivano da questo regolamento

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